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Oneri informativi per cittadini e imprese
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Riferimenti normativi
Legge 11 novembre 2011, n. 180, art. 7: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"
Linee guida che disciplinano l'attività delle amministrazioni per la stesura e pubblicazione degli elenchi degli oneri
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Norma di riferimento dlgs 33/2013
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2.Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
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Attestazioni OIV o struttura analoga
Sezione in fase di regolamentazione.
Norma di Riferimento
Delibera n. 4/2012
Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).
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Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi
- Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 241/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
- I tempi vengono regolarmente rispettati.
Norma di riferimento
dlgs 33/2013
Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190








