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Oneri informativi per cittadini e imprese

Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Riferimenti normativi

 Legge 11 novembre 2011, n. 180, art. 7: "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"

Linee guida che disciplinano l'attività delle amministrazioni per la stesura e pubblicazione degli elenchi degli oneri

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Norma di riferimento dlgs 33/2013

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2.Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

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Attestazioni OIV o struttura analoga

Sezione in fase di regolamentazione.


Norma di Riferimento

Delibera n. 4/2012

Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

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Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

  • Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 241/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
  • I tempi vengono regolarmente rispettati.

Norma di riferimento

dlgs 33/2013

Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190

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