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Criteri e modalità sovvenzioni

In questa pagina saranno pubblicati i criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Norma di riferimento

dlgs 33/2013

Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.


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Provvedimenti Dirigente Scolastico

PDF-Icon Determina di conferimento di supplenza breve personale collaboratore scolastico a.s. 2020-2021

PDF-Icon Piano delle attività ATA a.s. 2019-2020

PDF-Icon Firmato adozione piano delle attività personale ATA a.s. 2019-2020

PDF-Icon Firmato prot. 7624_2019 Determina DS graduatoria bonus docenti 2018/2019

PDF-Icon Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria classi prime scuola primaria tempo pieno

PDF-Icon Determina DS graduatoria definitiva fondo valorizzazione docenti a.s.2016-2017

PDF-Icon Determina prot.7841/U del 15-12-2017 graduatoria fondo valorizzazione docenti a.s. 2016-2017

PDF-Icon Determina prot. 6393 liquidazione fondo valorizzazione del merito a.s. 2015-2016

PDF-Icon Determina prot. 6600 graduatoria definitiva fondo valorizzzione 2015-2016

PDF-Icon Integrazioni e correzioni del Piano delle attività del personale ATA a.s. 2016/17 prot. n. 5567/A26-18/10/2016.

PDF-Icon Domande di messa a disposizione per eventuale stipula contratti di lavoro a tempo determinato su posti di scuola primaria e infanzia

PDF-Icon Domande di messa a disposizione per eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di scuola secondaria di primo grado

Norma di riferimento

 dlgs 33/2031

Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.


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Provvedimenti organi indirizzo - politico

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante venga individuato di volta in volta.

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013

  • Atto di nomina o di proclamazione
  • Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d'Istituto viene eletto ogni tre anni.
  • Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto e per i tre anni successivi.

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico
I provvedimenti del Consiglio d'Istituto sono visibili all'Albo d'Istituto.

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

 

 

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